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ORDINANZA N. 238

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 43

del 18.01.2008

LOCALITÀ: ZTL Ambientale

CIRCOSCRIZIONE N. 1

AS/ordpermessoztla08

 

 

IL DIRIGENTE

 

Visti gli artt. 5, 6 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista l'ordinanza dirigenziale n. 523 del 12/2/2004 istitutiva della "ZTL Centrale" e successive ordinanze di modificazione ed integrazione;

Viste le deliberazioni del 21/9/2004 (mecc.n. 2004 07536/006), del 9/11/2004 (mecc.n. 2004 08734/110), del 7/12/2004 (mecc. n. 2004 11479/110), del 31/10/2006 (mecc. n. 2006 08010/110) e del 01/12/2006 (mecc. 2006 09699/110) con le quali è stata approvata e disciplinata la ZTL ambientale.

Vista l'ordinanza dirigenziale n. 120, prot. 359 del 10.01.2007 del Settore Mobilità Sostenibile e Tutela Animali, istitutiva della "ZTL Ambientale";

Considerato che sono esentati dalle limitazioni di traffico in ZTLA i seguenti veicoli:

-         veicoli autorizzati a circolare in ZTL Centrale in forza di permessi di circolazione rilasciati anteriormente all'entrata in vigore dell'ordinanza n. 120/07 suddetta, con la precisazione che il rilascio di nuovi permessi è subordinato all'abbinamento ad un veicolo con omologazione almeno EURO 3 o a veicoli funzionanti a gas metano o gpl, mono o bifuel, anche trasformati successivamente all'immatricolazione, a far data dal 15 gennaio 2007 e che il rinnovo dei permessi in corso di validità è subordinato all'abbinamento a veicoli con omologazione almeno EURO 3 o a veicoli funzionanti a gas metano o gpl, mono o bifuel, anche trasformati successivamente all'immatricolazione, a far data dal 15 gennaio 2008 per i veicoli trasporto persone, e a far data dal 15 settembre 2008 per i veicoli trasporto merci fino a 3,5 tonn.;

-         veicoli intestati a residenti e dimoranti titolari di permesso ZTL Centrale, veicoli intestati ai residenti non titolari di permesso ZTL Centrale, veicoli intestati ai titolari di permesso ARANCIONE, veicoli intestati ai titolari (proprietà, uso, usufrutto, comodato) di posti auto in ZTL ambientale, veicoli intestati ai titolari di permesso di sosta in Area Centrale, ma al di fuori della ZTL ambientale, con la precisazione che il rinnovo dei permessi in corso di validità è subordinato a far data dal 15 gennaio 2007 all'abbinamento a veicoli con omologazione almeno EURO 1 se alimentati a benzina ed almeno EURO 2 se diesel o a veicoli funzionanti a gas metano o gpl, mono o bifuel, anche trasformati successivamente all'immatricolazione;

Considerato inoltre che l'adeguamento al provvedimento stesso, per quanto attiene alle omologazioni almeno EURO 3 e s.m.i. per i residenti e dimoranti in ZTL Ambientale è rinviato per i primi due anni dall'entrata in vigore e pertanto il rilascio di nuovi permessi ed il rinnovo dei permessi in corso di validità per i residenti e i dimoranti in ZTL Ambientale è subordinato all'abbinamento a veicoli con omologazione almeno EURO 3 e s.m.i. o a veicoli funzionanti a gas metano o gpl, mono o bifuel, anche trasformati successivamente all'immatricolazione, a far data dal 15 gennaio 2009 per i veicoli trasporto persone e dal 15 settembre 2009 per i veicoli trasporto merci fino a 3,5 ton.;

Considerato infine che i veicoli dei residenti o dimoranti in ZTL Ambientale, che, anche dopo la data del 15 gennaio 2009, non siano rispondenti ai requisiti di cui sopra, devono comunque poter essere individuabili attraverso idonea documentazione che li esenti dalle limitazioni in argomento, purché siano in sosta e non in circolazione dinamica;

Ritenuta la legittimità di adottare il presente provvedimento, meglio specificato in dispositivo, visti i punti delle suddette deliberazioni con cui si rimanda l'attuazione delle medesime all'emanazione delle relative ordinanze dirigenziali;

 

ORDINA

 

-         che i veicoli intestati a residenti e dimoranti nella ZTL Ambientale, sprovvisti dei permessi di circolazione in ZTL Centrale e cioè i veicoli per i quali non è stato richiesto il rilascio dei permessi o non è stato richiesto il rinnovo dei permessi scaduti, in quanto non aventi omologazione almeno EURO 3 o non funzionanti a gas metano o gpl, mono o bifuel, anche trasformati successivamente all'immatricolazione, potranno sostare nella ZTL Ambientale con esposizione del contrassegno per la sosta, rilasciato dal GTT spa, identificato con codice 546 e riportante la direttiva (EURO) alla quale è omologato il veicolo;

-         la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

 

f. to IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO