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ORDINANZA N. 193 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
29 |
LOCALITÀ via Durandi |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 04 |
del
16.01.2008 |
MO/VARIE08/Durandi |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato che, per
effettuare le operazioni di carico e scarico merci senza arrecare intralcio e
pericolo alla circolazione veicolare, è necessario individuare un'area
appositamente destinata;
Visto il parere del Corpo di
Polizia Municipale, Sezione Circoscrizionale IV;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Durandi
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 8.30 alle ore 14.00 dei giorni feriali, con la
fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e
scarico merci, sul lato OVEST della via, immediatamente a SUD del passo
carrabile contraddistinto dal n.c. 11 e proseguendo verso SUD per un tratto di
m 5.00 circa con disposizione "in linea" e la revoca contestuale della sosta a
pagamento;
2)
l'istituzione
del divieto di sosta, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e
motocicli, nelle apposite rastrelliere, sul lato OVEST della via,
immediatamente a NORD del passo carrabile contraddistinto dal n.c. 11 e
proseguendo verso NORD per un tratto di m 5.00
circa
3)
la pubblicità del suscritto provvedimento
mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della
segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente
ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.