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ORDINANZA N.
189 |
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 46 |
LOCALITÀ
via Montesoglio |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 05 |
del 21.01.2008 |
MO/VARIE08/Montesoglio |
Visto
l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
Visti
gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché gli artt. 120, 149 e 381 del regolamento
di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992,
n. 495;
Vista l'ordinanza n. 688 prot. n. 144 h del 13/02/2007 che istituiva il divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n 9871, per un posto auto, sul lato OVEST della via , da mt. 1,00 lato SUD passo carrabile n.c. 5 B , procedendo verso SUD per mt. 5,00;
Vista
l'ordinanza n. 4929 prot. n. 566 del 15.11.2007 che in via Montesoglio, tratto
via Tesso - via Ciamarella, istituiva, al punto 1), il divieto di sosta
permanente sul lato OVEST della via;
Considerato
che sul lato OVEST è attualmente vigente il divieto di sosta permanente, non
compatibile con una sosta riservata;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via
Montesoglio
1) la traslazione del posto auto riservato al veicolo munito di speciale contrassegno n. 9871, istituito con l'ordinanza n. 688 prot. n. 144 h del 13/02/2007, dal lato OVEST della via, al lato Est della medesima, a partire da m 1.00 circa a SUD della proiezione del passo carrabile contraddistinto dal n.c. 5 B e procedendo verso SUD;
2)
la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.