ORDINANZA N. 72

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 38 T

LOCALITÀ Corso Regina Margherita ecc...

data 09.01.2008

CIRCOSCRIZIONE N. 4

prot. n.

PP/Ord. Varie/O.S.P./luna park canevale torinese

 

 

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta della Divisione Sport e Tempo Libero - Settore Tempo Libero, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per lo svolgimento della manifestazione denominata Luna Park legato al Carnevale Torinese;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

a far tempo dalla data del presente provvedimento e sino al 14.03.2008

1.        l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati agli autocarri:

a.      sulla carreggiata laterale SUD di Corso Regina Margherita, tratto: Via Pietro Cossa - corso Lecce/Corso Potenza;

b.      sulla carreggiata laterale OVEST di Corso Lecce, tratto: Corso Appio Claudio - Corso Regina Margherita;

c.       su tutta la carreggiata di Corso Appio Claudio, tratto: Corso Lecce - Via Pietro Cossa;

2.      che in deroga a quanto disposto con ordinanza n. 87 del 25.01.1994, che istituisce il divieto di circolazione veicolare nel Parco Carrara, sia consentito il transito, dalle ore 7,00 alle ore 14.00;

a.      ai veicoli che devono effettuare il carico e scarico cose presso l'area luna park;

b.      ai veicoli che devono effettuare la pulizia settimanale dei servizi igienici presso l'area luna park;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:

a.       l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

b.      conservazione e vigilanza della prescritta segnaletica stradale;

c.       sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;

d.      ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;

e.       che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;

f.        la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del soggetto richiedente e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio