ORDINANZA N. 65

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE PARCHEGGI E SUOLO

n.ro progr. 8 trc

LOCALITÀ via Monte Ortigara, corso Monte Cucco, via Fossati, via Lancia

Dal 01/09/2008

CIRCOSCRIZIONE N. 3

prot. n.

FB45/B/AEStel/ortigara

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la segnalazione della A.E.S. Torino, relativa a lavori posa delle tubazioni del teleriscaldamento Torino Centro - Circoscrizione 3°;

Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

in:

§         Via Monte Ortigara , tratto: corso Monte Cucco - via Fossati, dal 14.01.08 al 14.02.08 dalle ore 00.00 alle ore 24.00;

§         Corso Monte Cucco, carreggiata Est tratto: nn.ccc. 81 - 87, dal 14.01.08 al 14.02.08 dalle ore 00.00 alle ore 24.00;

§         Via Fossati, tratto: n.n.c.c. 26 - 34, dal 14.01.08 al 14.02.08 dalle ore 00.00 alle ore 24.00;

§         Via Lancia, tratto: corso Monte Cucco - int. 124 di via Lancia, dal 14.01.08 al 21.01.08 dalle ore 00.00 alle ore 24.00;

§         Via Lancia, tratto: corso Monte Cucco - int. 138 di via Lancia, dal 14.01.08 al 28.01.08 dalle ore 00.00 alle ore 24.00;

 

·        l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;

·        l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;

 

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:

o       l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

o       che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubbblica;

·         la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Parcheggi e Suolo