Disegno in formato dwf

 

ORDINANZA N. 49

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 18

LOCALITÀ Corso DE NICOLA

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 8.01.2008

SB/VARIE07/denicola

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la nota del civico Settore Infrastrutture con la quale si comunica la conclusione dei lavori inerenti il Passante Ferroviario nonché l'esigenza di ripristinare la segnaletica stradale;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso De Nicola

1) l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare con andamento da est verso ovest su ambo le carreggiate;

2) l'istituzione del diritto di precedenza:

a)             sulla carreggiata sud nel tratto compreso tra largo Turati e corso Re Umberto, esclusi;

b)             sulla carreggiata nord nel tratto compreso tra largo Turati e il n.c. 2, esclusi;

3) l'istituzione del divieto di fermata:

a)             su ambo i lati della carreggiata sud;

b)             sul lato nord della carreggiata nord, per un tratto di m 53 a partire da largo Turati e procedendo verso ovest;

c)             sul lato sud della carreggiata nord nei tratti compresi tra corso Galileo Ferraris e via Cassini, e tra via Piazzi e largo Orbassano;

4) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio