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ORDINANZA N.
49 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
18 |
LOCALITÀ Corso DE NICOLA |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del
8.01.2008 |
SB/VARIE07/denicola |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la nota
del civico Settore Infrastrutture con la quale si comunica la conclusione dei
lavori inerenti il Passante Ferroviario nonché l'esigenza di ripristinare la
segnaletica stradale;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso De Nicola
1) l'istituzione del senso unico
di circolazione veicolare con andamento da est verso ovest su ambo le
carreggiate;
2) l'istituzione del diritto di precedenza:
a)
sulla
carreggiata sud nel tratto compreso tra largo Turati e corso Re Umberto,
esclusi;
b)
sulla
carreggiata nord nel tratto compreso tra largo Turati e il n.c. 2, esclusi;
3) l'istituzione del divieto di fermata:
a)
su
ambo i lati della carreggiata sud;
b)
sul
lato nord della carreggiata nord, per un tratto di m 53 a partire da largo
Turati e procedendo verso ovest;
c)
sul
lato sud della carreggiata nord nei tratti compresi tra corso Galileo Ferraris
e via Cassini, e tra via Piazzi e largo Orbassano;
4) la pubblicità dei suscritti
provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione
della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente
ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.