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ORDINANZA N. 46 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 6 |
LOCALITÀ via Castelgomberto |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 02 |
del
13.01.2009 |
GI/VARIE08/castelgomberto |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione e gli elaborati progettuali
del Settore Mobilità;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
nell'area d'intersezione di via
Castelgomberto e via Boston
1)
l'istituzione del limite massimo della velocità
di 30 km/h nell'area d'intersezione, rispettivamente:
Ø su via Castelgomberto, a partire dal f. passo
carrabile SUD del n.c. 116 e procedendo verso NORD per un tratto di m 20.00 a
NORD del f.f. (filo fabbricato)
NORD di via Boston;
Ø su via Boston, a partire da m 25.00 ad EST
circa del f.f. (filo fabbricato) EST di
via Castelgomberto e procedendo verso OVEST sino a m 30.00 circa ad OVEST del
f.f. (filo fabbricato) di via
Castelgomberto;
2)
la realizzazione di un'area stradale rialzata, comprese le rampette di raccordo, che
avranno pendenza non superiore al 10%, avente funzione di rallentatore di
velocità, alla confluenza delle due
vie;
3)
la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dell'area rialzata, in
relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.