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ORDINANZA N. 37 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 6 |
LOCALITÀ via Santorre di Santarosa, via Monferrato |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del
8.01.2008 |
GI/VARIE07/santorre |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 4046 prot. 528 del 25.10.2005, con la quale nell'area di intersezione delle via Santorre di Santarosa e via Monferrato venivano istituiti il limite di velocità di 30 km/h e un'area stradale rialzata rispettivamente di m 15.00 circa su via Monferrato e m 17.00 su via Santorre di Santarosa;
Vista la segnalazione del Settore Parcheggi e Suolo;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
nell'area d'intersezione di via Santorre
di Santarosa e via Monferrato
1)
la
realizzazione di un
attraversamento rialzato, con
funzione di rallentatore di velocità avente le caratteristiche costruttive
indicate nel comma 6, lettera c), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo Codice della Strada, rispettivamente:
su
via Santorre di Santarosa per un tratto di m 17.00 circa,
comprese le rampette di raccordo;
su
via Monferrato per un tratto
di m 27.00 circa, comprese le rampette di raccordo;
2) la revoca del punto 1) dell'ordinanza n. 4046 prot. 528 del 25.10.2005, meglio specificata in premessa;
3)
la
pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione dell'area rialzata, in relazione alla sua natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.