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ORDINANZA N. 33 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 3 |
LOCALITÀ C.so Regina Margherita |
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CIRCOSCRIZIONE N. 07 |
Del 07.01.2008 |
MO/VARIE07/ReginaMargherita |
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 457 prot. n. 1130 del 18/06/1987 con la quale, in corso Regina Margherita è stato istituito il divieto di sosta sul lato NORD della carreggiata laterale NORD del corso, per un tratto di m 25.00 circa a partire dal f.f. (filo fabbricato) EST di via Borelli, con sosta consentita ai veicoli adibiti ai servizi religiosi;
Vista la richiesta della Circoscrizione n. 7;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in
corso Regina Margherita
1) l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.30 alle ore 13.00, con la fermata consentita ai veicoli adibiti ai servizi religiosi, sul lato NORD della carreggiata laterale NORD del corso, a partire da m 6.30 circa dal protendimento ideale del f.f. (filo fabbricato) EST di via Borelli e procedendo verso EST per un tratto di m 10.00 circa, con disposizione "in linea";
2) la revoca dell'ordinanza n. 457 prot. n. 1130 del 18/06/1987, meglio specificata in premessa;
3) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il Dirigente del Settore Esercizio