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ORDINANZA N. 32 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 2 |
LOCALITÀ via Artisti |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 07 |
Del 07.01.2008 |
MO/VARIE08/Artisti |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 425 prot. n. 47 del 3/02/2006 con la quale, in via Artisti,
veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni
feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni
di carico e scarico merci, sul lato SUD della via, a partire da m 40.00 circa
ad EST del f.m. EST di via Sant'Ottavio e procedendo verso EST per un tratto di
m 10.00 circa, con disposizione "in fila", con la contestuale revoca
della sosta a pagamento;
Vista la
segnalazione di cittadini residenti nel condominio di via Guastalla civici 9 e
11;
Considerato che, per
effettuare le operazioni di carico e scarico merci senza arrecare intralcio e
pericolo alla circolazione veicolare, è necessario individuare un'area
appositamente destinata;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Artisti
1)
l'istituzione del divieto di sosta dalle ore
8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita
esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato
SUD della via, a partire da m 40.00 circa ad EST del f.m. (filo marciapiede)
EST di via Sant' Ottavio e procedendo verso EST, per un tratto di m 15.00
circa, con disposizione "in fila" e la revoca contestuale della sosta a
pagamento;
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 425 prot. n. 47 del 3/02/2006, meglio specificata in
premessa;
3)
la pubblicità del suscritto provvedimento
mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della
segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente
ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.