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ORDINANZA N. 2 |
CITTÀ
DI TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
n.ro
progr. 2 T |
LOCALITÀ: centro abitato |
data 02.01.2008 |
CIRCOSCRIZIONE: tutte |
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DC/Ord. Quadro/caricoscarico2008.doc |
IL DIRIGENTE
Oggetto:
occupazione suolo pubblico per stazionamento di veicoli utilizzati per il
carico/scarico materiali edili.
Visti
gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992
e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione
approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto
l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Considerato
che alcune aziende specializzate nel trasporto e nello smaltimento delle
macerie e dei rifiuti assimilabili, derivanti da opere edilizie, hanno
richiesto di poter usufruire della procedura semplificata prevista dal
Regolamento C.O.S.A.P. art. 14 punto 13;
Vista
la deliberazione della Giunta Comunale n. 298 del 19/03/2002, esecutiva dal
7/04/2002, mecc. n. 2002 1557/103, relativa alla procedura semplificata per
l'occupazione suolo pubblico di specie;
Visto
l'art. 14 punto 13 del Regolamento C.O.S.A.P.;
Stabilita
l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei lavori di smaltimento di
macerie e di rifiuti assimilabili, derivanti da opere edilizie e da altri
interventi manutentivi, di modo che gli stessi non arrechino pericolo alla
circolazione stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina
della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
dalla data del presente provvedimento e sino al 31 dicembre
2008
§
su tutte le aree di suolo pubblico oggetto di occupazione
temporanea per lo stazionamento dei veicoli o di cassoni scarrabili utilizzati
per lo smaltimento di macerie e rifiuti assimilabili, derivanti da opere
edilizie e da altri interventi manutentivi, nonché sulle aree funzionali idonee
a garantire la regolare circolazione dei veicoli, come indicato
nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 14, punto 13, del regolamento
C.O.S.A.P., è vietata la sosta dei
veicoli, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 per un massimo di giorni 6 (sei), per
effettuare le operazioni di pertinenza indicate nell'autorizzazione medesima,
con la rimozione coatta dei veicoli eventualmente in sosta;
con la
precisazione che l'attuazione del provvedimento di cui sopra dovrà essere
effettuata osservando le seguenti modalità:
-
l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei
cartelli di avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del
D.P.R. 16.12.1992, n. 495), da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima
dell'intervento;
-
l'area occupata dovrà essere materialmente delimitata come
prescritto dalle norme vigenti e dovrà essere lasciata tassativamente una
fascia di almeno m 3,50 per il traffico veicolare, per le carreggiate a senso
unico di circolazione, e m 6,00 per le carreggiate a doppio senso di circolazione;
tale occupazione inoltre non dovrà arrecare eccessivo intralcio alla
circolazione pedonale;
-
l'area occupata non potrà superare una superficie di mq 20;
il
presente provvedimento non è valido:
a) nelle seguenti
vie e piazze: via Roma, piazza S. Carlo, piazza Castello, piazza Carlo Alberto,
piazza Carlo Felice, piazza Carignano, via Lagrange, via Carlo Alberto, via
Accademia Albertina, via Rossini, via Accademia delle Scienze, via P. Micca,
via Arsenale, via XX Settembre, via Milano, via San Francesco d'Assisi, via San
Tommaso, tratto: via S.Teresa - via P. Micca, via Cernaia, tratto: c.so
Palestro - piazza XVIII Dicembre, via Garibaldi, via Po, corso Inghilterra;
b) nelle aree
riservate ai taxi;
c) nelle corsie
riservate ai veicoli G.T.T.;
d) quando è prevista
l'emanazione di apposita ordinanza per occupazioni notevoli e per divieto di
circolazione veicolare;
§
la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il
collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della
segnaletica eventualmente in contrasto, nonchè la posa di idonea segnaletica di
preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta
ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'Impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che
la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che
nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti
norme in materia;
che
avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere
entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte;
che
in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il Dirigente del Settore Esercizio