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ORDINANZA N. 1 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
nro
progr. 1 T |
LOCALITÀ:
centro abitato |
data 02.01.2008 |
CIRCOSCRIZIONE
N. tutte |
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DC/Ordinanze
Quadro/quadromanutedilizia2008.doc |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di
Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la
richiesta presentata dal Dirigente del Settore Edilizia Abitativa Pubblica
Manutenzione relativa ai lavori di manutenzione riguardanti le carreggiate
stradali e di interventi urgenti dovuti a situazioni di pericolo traenti
origine da cadute intonaci, murature e parti di cornicioni o balconi;
Considerata
l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che
gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la
vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio
specificato in dispositivo;
ORDINA
sino al 31/12/2008 a far tempo dalla data del presente provvedimento
su tutte le vie, corsi e piazze della Città
§
l'istituzione
del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli ai sensi dell'art.
159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e successive
modificazioni ed integrazioni per consentire l'esecuzione di lavori di
manutenzione e d' interventi urgenti sulle carreggiate stradali;
con la precisazione che
l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle
necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:
-
la
data di esecuzione dei lavori dovrà essere comunicata al Corpo di Polizia
Municipale - Ufficio Servizi, con congruo anticipo;
-
il
divieto di sosta dovrà avvenire per la durata massima di quattro ore nell'arco
della giornata, anche se frazionate;
-
i
lavori non potranno essere eseguiti tra le ore 7.30 e le ore 9.30 e tra le ore
17.00 e le ore 19.00 dei giorni feriali , fatta salva le esigenze
improcastinabili di pronto intervento;
-
l'informazione
alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso, da
collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
§
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in
contrasto, nonchè la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino
della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e
spese dell'Impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente
ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la
presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni
dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992,
sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia
interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO