ORDINANZA N. 1

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

nro progr. 1 T

LOCALITÀ: centro abitato

data 02.01.2008

CIRCOSCRIZIONE N. tutte

 

DC/Ordinanze Quadro/quadromanutedilizia2008.doc

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta presentata dal Dirigente del Settore Edilizia Abitativa Pubblica Manutenzione relativa ai lavori di manutenzione riguardanti le carreggiate stradali e di interventi urgenti dovuti a situazioni di pericolo traenti origine da cadute intonaci, murature e parti di cornicioni o balconi;

Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

sino al 31/12/2008 a far tempo dalla data del presente provvedimento

su tutte le vie, corsi e piazze della Città

§         l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni per consentire l'esecuzione di lavori di manutenzione e d' interventi urgenti sulle carreggiate stradali;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:

-         la data di esecuzione dei lavori dovrà essere comunicata al Corpo di Polizia Municipale - Ufficio Servizi, con congruo anticipo;

-         il divieto di sosta dovrà avvenire per la durata massima di quattro ore nell'arco della giornata, anche se frazionate;

-         i lavori non potranno essere eseguiti tra le ore 7.30 e le ore 9.30 e tra le ore 17.00 e le ore 19.00 dei giorni feriali , fatta salva le esigenze improcastinabili di pronto intervento;

-         l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

§         la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonchè la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'Impresa che esegue i lavori;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO