|
ORDINANZA N. 5644 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 676 |
LOCALITÀ via Gubbio |
|
CIRCOSCRIZIONE N.05 |
del 27.12.2007 |
MO/VARIE07/Gubbio Revoca |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo in data 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 5626 prot. n. 675 del
27/12/2007 con la quale nel dispositivo, veniva istituita in via Gubbio e via
Lemie la rettifica della vigenza dell'orario del divieto di transito "dalle
8.00 alle 8.30 e dalle 16.10 alle 16.40" anziché "dalle 8.15 alle 8.45 e dalle
16.15 alle 16.45";
Considerato che, per mero errore materiale, veniva
citata nel dispositivo l'ordinanza n. 1236 prot. n. 159 del 16/03/2007,
riferita a provvedimenti di viabilità relativi ad un'altra località;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
1)
la
revoca dell'ordinanza n. 5626 prot. n. 675 del 27/12/2007 meglio specificata in
premessa;
2)
la
rettifica del punto A) dell'ordinanza n. 3850 prot. n. 455 del 12/09/2007
sostituendo all'orario del divieto di transito veicolare "dalle 8.00 alle 8.30
e dalle 16.10 alle 16.40" con il seguente: "dalle 8.15 alle 8.45 e dalle 16.15
alle 16.45";
3)
la
rettifica del punto B) dell'ordinanza n. 3850 prot. n. 455 del 12/09/2007
sostituendo all'orario del divieto di transito veicolare "dalle 8.00 alle 8.30
e dalle 16.10 alle 16.40" con il seguente: "dalle 8.15 alle 8.45 e dalle 16.15
alle 16.45";
4) la pubblicità del suscritto provvedimento mediante la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso la presente
ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
F.to Il Dirigente del Settore Esercizio