ORDINANZA N. 5626

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 675

LOCALITÀ via Gubbio/Via Lemie

 

CIRCOSCRIZIONE N. 05

del 27.12.2007

MO/VARIE07/Gubbio/Lemie

IL DIRIGENTE

 

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 3850 prot. n. 455 del 12/09/2007 che in via Gubbio al punto A) istituiva tra l'altro, il divieto di transito veicolare, fatta eccezione per i veicoli adibiti al trasporto degli alunni e per i veicoli dei residenti, dalle ore 8.00 alle ore 8.30 e dalle ore 16.10 alle ore 16.40, dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, nel periodo di funzionamento della scuola e in via Lemie al punto B) istituiva tra l'altro, il divieto di transito veicolare, fatta eccezione per i veicoli dei residenti e per i veicoli Scuolabus, dalle ore 8.00 alle ore 8.30 e dalle ore 16.10 alle ore 16.40, dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, nel periodo di funzionamento della scuola;

Vista la richiesta del Consiglio di Circolo della Direzione Didattica "Sibilla Aleramo";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

 

ORDINA

 

A)    in via Gubbio

tratto via Luini - via Verolengo

 

-  la rettifica parziale dell'ordinanza n. 1236 prot. n. 159 del 16.3.2007, sostituendo nel punto A) specificato in premessa, le parole: "dalle ore 8.00 alle ore 8.30 e dalle ore 16.10 alle ore 16.40", con le parole: "dalle ore 8.15 alle ore 8.45 e dalle ore 16.15 alle ore 16.45;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) in via Lemie

tratto via Luini - via Verolengo

 

-       la rettifica parziale dell'ordinanza n. 1236 prot. n. 159 del 16.3.2007, sostituendo nel punto B) specificato in premessa, le parole: "dalle ore 8.00 alle ore 8.30 e dalle ore 16.10 alle ore 16.40" con le parole: "dalle ore 8.15 alle ore 8.45 e dalle ore 16.15 alle ore 16.45";

 

C) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

 

AVVERTE

 

 

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio