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ORDINANZA N. 5626 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
675 |
LOCALITÀ via Gubbio/Via Lemie |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 05 |
del
27.12.2007 |
MO/VARIE07/Gubbio/Lemie |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo
approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 3850
prot. n. 455 del 12/09/2007 che in via Gubbio al punto A) istituiva tra
l'altro, il divieto di transito veicolare, fatta eccezione per i veicoli
adibiti al trasporto degli alunni e per i veicoli dei residenti, dalle ore 8.00
alle ore 8.30 e dalle ore 16.10 alle ore 16.40, dal lunedì al venerdì dei
giorni feriali, nel periodo di funzionamento della scuola e in via Lemie al
punto B) istituiva tra l'altro, il divieto di transito veicolare, fatta
eccezione per i veicoli dei residenti e per i veicoli Scuolabus, dalle ore 8.00
alle ore 8.30 e dalle ore 16.10 alle ore 16.40, dal lunedì al venerdì dei
giorni feriali, nel periodo di funzionamento della scuola;
Vista la
richiesta del Consiglio di Circolo della Direzione Didattica "Sibilla
Aleramo";
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
A) in via Gubbio
tratto via Luini - via Verolengo
- la rettifica parziale
dell'ordinanza n. 1236 prot. n. 159 del 16.3.2007, sostituendo nel punto A)
specificato in premessa, le parole: "dalle ore 8.00 alle ore 8.30 e dalle ore
16.10 alle ore 16.40", con le parole: "dalle ore 8.15 alle ore 8.45 e dalle ore
16.15 alle ore 16.45;
B) in via Lemie
tratto via Luini - via Verolengo
-
la
rettifica parziale dell'ordinanza n. 1236 prot. n. 159 del 16.3.2007, sostituendo
nel punto B) specificato in premessa, le parole: "dalle ore 8.00 alle ore
8.30 e dalle ore 16.10 alle ore 16.40" con le parole: "dalle ore 8.15 alle ore
8.45 e dalle ore 16.15 alle ore 16.45";
C) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali
trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.