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ORDINANZA N. 5607 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
669 |
LOCALITÀ C.so Lecce |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 04 |
del
21.12.2007 |
MO/VARIE07/Lecce |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza
n. 2127 prot. n. 284 del 18/05/2006, che in corso Francia al punto 1) lettera
b) istituiva tra l'altro, il divieto di sosta permanente con rimozione coatta
dei veicoli in sosta vietata, sul lato SUD della carreggiata laterale SUD, in
corrispondenza dei nn. cc. 149 - 151 per n. due posti auto, con disposizione
"in fila";
Considerato che è stata aperta la linea 1 della Metropolitana e che pertanto si è determinata la necessità di destinare un'area di servizi di emergenza in prossimità degli ingressi alla stazione;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in C.so Lecce
1)
l'istituzione del divieto di sosta permanente
con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, con sosta consentita ai
veicoli di soccorso e/o di servizio G.T.T. funzionali all'esecuzione
d'interventi urgenti di ripristino della regolarità del servizio della
metropolitana, sul lato EST della carreggiata laterale EST del corso, a partire
da m 2.00 circa dalla proiezione del f.f. (filo fabbricato) civico 4 di P.zza
Rivoli e proseguendo verso NORD per un tratto di m 12.00, con disposizione "in
fila";
2)
la revoca dell'ordinanza n. 2127 prot. n. 284
del 18/05/2006, limitatamente al punto 1) lettera b), meglio specificata in
premessa;
3)
la pubblicità dei suscritti provvedimenti
mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della
segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente
ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)