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ORDINANZA N. 5606 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 668 |
LOCALITÀ C.so Francia |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 04 |
del
21.12.2007 |
MO/VARIE07/FranciaI |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza
n. 2178 prot. n. 289 del 19/05/2006, con la quale veniva istituito il divieto
di sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, con
sosta consentita ai veicoli di soccorso e/o di servizio funzionali G.T.T.
all'esecuzione d'interventi urgenti di ripristino della regolarità del servizio
della metropolitana, per n. due posti auto, con disposizione "in
fila", nei seguenti tratti: sul lato NORD di via
Medici, immediatamente ad OVEST di piazza Bernini; Sul lato OVEST di via
Schina, immediatamente a NORD di corso Francia;
Considerato che è stata aperta la linea 1 della Metropolitana e che pertanto si è determinata la necessità di destinare un'area di servizi di emergenza in prossimità degli ingressi alla stazione;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in C.so Francia
1)
l'istituzione del divieto di sosta permanente
con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, con sosta consentita ai
veicoli di soccorso e/o di servizio G.T.T. funzionali all'esecuzione
d'interventi urgenti di ripristino della regolarità del servizio della
metropolitana, sul lato SUD della carreggiata laterale NORD del corso, fronte
il n.c. 20/A per due posti auto, con disposizione "a spina";
2)
la revoca dell'ordinanza n. 2178 prot. n. 289
del 19/05/2006, meglio specificata in premessa;
3)
la pubblicità dei suscritti provvedimenti
mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della
segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente
ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il Dirigente del Settore Esercizio