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ORDINANZA N. 5562 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 3164 T |
LOCALITÀ via Nizza |
data 19/12/2007 |
CIRCOSCRIZIONE N. 8 |
prot. n. |
PP/Ord.
Varie/nizza4 |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta dei delegati sindacali delle associazioni delle auto pubbliche di piazza (TAXI);
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo
ORDINA
a far tempo dalla data del presente
provvedimento e sino a cessate esigenze
in via Nizza all'intersezione con corso
Vittorio Emanuele II, corsia laterale OVEST
· l'istituzione di una corsia riservata, a senso unico di circolazione veicolare con direzione da SUD verso NORD, sul lato OVEST della banchina esistente in via Nizza, lato OVEST, all'intersezione con corso Vittorio Emanuele II presso la Stazione FF.SS. di Porta Nuova per una lunghezza totale di m 24,00;
· l'istituzione del divieto di transito veicolare su detta corsia riservata, fatta eccezione per:
- le autovetture in servizio pubblico di piazza (TAXI);
- i veicoli delle Forze di Polizia, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e dei Servizi di Soccorso nei casi previsti dell'art. 177 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
· la posa in opera di un cordolo delimitatore di corsia, in gomma gialla, sezione "a dosso", a protezione della corsia di svolta di corso Vittorio Emanuele II, a partire dallo spigolo banchina della Metropolitana e procedendo verso EST per un tratto di m 3,00;
· la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d'idonea segnaletica di preavviso;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Esercizio