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ORDINANZA N. 5542 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 635 trc |
LOCALITÀ via Noasca, Drusacco, Rueglio |
Data 19/12/2007 |
CIRCOSCRIZIONE N. 5 |
prot. n. |
RS68/B/iride/noasca |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta di proroga presentata dalla ditta IRIDE S.p.A. , relativa ai lavori di posa condutture;
Vista l'ordinanza n. 5406 prot. n. 623 trc del 12 dicembre 2007, con la quale sono state regolamentate le diverse situazioni viabili in presenza di cantieri stradali per lavori di manomissione del suolo pubblico, che comportino una parzializzazione del traffico;
ORDINA
dal 02.01.08 al 18.01.08 dalle ore 09.00 alle ore 17.00
in:
§
via Noasca,
tutta;
§
via Drusacco,
tutta;
§
via Rueglio,
tutta;
·
l'attuazione dell'ordinanza n. 5406 prot. n. 623 trc
del 12 dicembre 2007, con particolare riferimento ai provvedimenti previsti ai
punti: 1
- 2 - 3 - 6, i lavori dovranno essere eseguiti a tratti non superiori a
m 50 per volta;
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.