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ORDINANZA N. 5500 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
654 |
LOCALITÀ Corso SAN MARTINO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del
18.12.2007 |
SB/VARIE07/martino |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 1045 prot. n. 954 del 12.6.1996 con la quale in corso San Martino, tra l'altro, erano stati assunti vari provvedimenti di natura viabile riguardanti le carreggiate laterali est ed ovest del corso;
Vista l'ordinanza n. 722 prot. n. 145 del
20.3.2000, con la quale venivano assunti, tra l'altro, i seguenti
provvedimenti: A) in piazza Diciotto Dicembre: l'istituzione del divieto
di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli SADEM che effettuano
servizio di trasporto pubblico, sul lato EST della banchina spartitraffico
esistente immediatamente a SUD dell'ingresso principale della Stazione F.S.
Porta Susa, per un tratto di m 15.00 circa, con disposizione "in
fila", cioè in corrispondenza del capolinea ATM; B) in corso San
Martino: l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta
consentita ai veicoli ATM, sul lato OVEST della carreggiata OVEST del corso, a
partire da m 5.00 dal f.f. NORD di piazza XVIII Dicembre e procedendo verso
NORD, per un tratto di m 25.00 circa, con disposizione "in fila";
Considerato
che, a seguito del nuovo assetto viabile di corso San Martino, si intende
procedere ad una nuova regolamentazione della viabilità ivi compresi gli stalli
destinati alle fermate dei veicoli del servizio pubblico extraurbano;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso San Martino
A)
sulla carreggiata laterale
ovest
1)
la conferma del senso unico di circolazione veicolare con andamento da
Nord verso Sud;
2)
l'istituzione del divieto di sosta permanente sul lato est;
3)
l'istituzione della sosta a pagamento sul lato ovest, per m 148 circa a
partire da m 31 circa a sud dell'intersezione col filo marciapiede sud di
piazza Statuto e procedendo verso sud, con disposizione "in fila", con le
modalità stabilite dall'ordinanza n. 432 prot. n. 399 del 23.3.1995 e
successive modificazioni ed integrazioni;
4)
l'istituzione del divieto di fermata sul lato ovest per un tratto di m 31
a partire dall'intersezione sud di piazza Statuto e procedendo verso sud;
B) sulla
carreggiata laterale est
1)
la conferma del senso unico di circolazione
veicolare con andamento da sud verso nord;
2)
l'istituzione del divieto di sosta permanente sul
lato ovest;
3)
l'istituzione
della sosta a pagamento sul lato est, per m 140 circa a partire da m 37 circa a
nord dell'intersezione col filo marciapiede nord di piazza XVIII Dicembre e
procedendo verso nord, con disposizione "in fila", con le modalità stabilite
dall'ordinanza n. 432 prot. n. 399 del 23.3.1995 e successive modificazioni ed
integrazioni;
C) la revoca delle ordinanze n. 1045 prot. n. 954 del 12.6.1996, e n. 722 prot. n. 145 del 20.3.2000, meglio specificate in premessa;
D) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia, e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta del
veicolo in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.