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ORDINANZA N. 5451 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
648 |
LOCALITÀ Corso VITTORIO EMANUELE II |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del
13.12.2007 |
SB/VARIE07/vittorio2 |
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 4603 prot. n. 619 del 7.11.2006, con la quale, in corso Vittorio Emanuele II sul lato sud della carreggiata laterale sud, tra l'altro, al punto 1) a), è stato istituito il divieto di fermata nel tratto compreso tra via Camerana e via Sacchi; al punto 7) il divieto di sosta permanente, con sosta consentita con disposizione "in fila" agli autoveicoli di trasporto pubblico, sul lato sud, per un tratto di m 25 a partire dall'intersezione con via Camerana e procedendo verso ovest, e cioè in corrispondenza del capolinea delle autolinee SADEM; al punto 8) il divieto di sosta permanente, con sosta consentita con disposizione "in fila" agli autoveicoli di trasporto pubblico, sul lato sud, per un tratto di m 25 a partire dall'intersezione con via San Secondo e procedendo verso est, e cioè in corrispondenza del capolinea delle autolinee SAPAV e CAVOURESE;
Vista
l'ordinanza n. 5286 prot. n. 605 del 6.12.2007 con la quale in corso Vittorio
Emanuele II sono stati assunti i seguenti provvedimenti: 1) istituzione del
divieto di sosta permanente, con sosta consentita, con disposizione "in fila",
ai veicoli che effettuano servizio di trasporto pubblico, sul lato sud della
carreggiata laterale sud del corso, nel tratto compreso tra via Camerana e via
Sacchi, e cioè in corrispondenza del capolinea delle autolinee SADEM; 2)
istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita, con
disposizione "in fila", ai veicoli che effettuano servizio di trasporto
pubblico, sul lato sud della carreggiata laterale sud del corso, per un tratto
di m 25 a partire dall'intersezione con via Camerana e procedendo verso ovest,
e cioè in corrispondenza del capolinea delle autolinee SAPAV e CAVOURESE; 3)
istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni
feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni
di carico e scarico cose, sul lato sud della carreggiata laterale sud, nel
tratto compreso tra via Camerana e via Sacchi per due tratti di m 16 circa
ciascuno rispettivamente ad est e ad ovest a partire dal n.c. 59; 4) revoca
parziale dell'ordinanza n. 4603 prot. n. 619 del 7.11.2006, limitatamente ai
punti 1) a), 7) e 8), meglio sopra specificati;
Considerato
che, per mero errore materiale, nella suddetta ordinanza n. 5286 del 6.12.2007,
al punto 1) è stato indicato il capolinea delle autolinee SADEM anziché SAPAV e
CAVOURESE; e al punto 2) è stato indicato il capolinea delle autolinee SAPAV e
CAVOURESE anziché SADEM;
Ritenuta
la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione
stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in
corso Vittorio Emanuele II
1)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con sosta consentita, con disposizione "in
fila", ai veicoli che effettuano servizio di trasporto pubblico, sul lato sud
della carreggiata laterale sud del corso, nel tratto compreso tra via Camerana
e via Sacchi, e cioè in corrispondenza del capolinea delle autolinee SAPAV e
CAVOURESE;
2)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con sosta consentita, con disposizione "in
fila", ai veicoli che effettuano servizio di trasporto pubblico, sul lato sud
della carreggiata laterale sud del corso, per un tratto di m 25 a partire
dall'intersezione con via Camerana e procedendo verso ovest, e cioè in
corrispondenza del capolinea delle autolinee SADEM;
3)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la
fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e
scarico cose, sul lato sud della carreggiata laterale sud, nel tratto compreso
tra via Camerana e via Sacchi per due tratti di m 16 circa ciascuno
rispettivamente ad est e ad ovest a partire dal n.c. 59;
4)
la revoca
parziale dell'ordinanza n. 4603 prot. n. 619 del 7.11.2006, limitatamente ai punti
1) a), 7) e 8), meglio specificati in premessa;
5)
la revoca
dell'ordinanza n. 5286 prot. n. 605 del 6.12.2007, meglio specificata in
premessa;
6)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.