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ORDINANZA N. 5424 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 643 |
LOCALITÀ corso Grosseto |
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CIRCOSCRIZIONE N. 5 |
Del 12.12.2007 |
MO/VARIE07/Grosseto |
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 589 prot. n. 542 del 4/6/1991 con la quale, in C.so Grosseto, venivano istituiti diversi obblighi direzionali in corrispondenza delle vie: Casteldelfino, Roccavione, Chiesa della Salute, Bibiana, Paolo della Cella, Vaninetti, Fea, Ala di Stura;
Vista l'ordinanza n. 1273 prot. n. 1157 del 29/10/1993 con la quale, in C.so Grosseto, venivano istituiti diversi obblighi direzionali in corrispondenza delle vie: Chiesa della Salute, Bibiana, Paolo della Cella;
Vista l'ordinanza n. 162 prot. n. 42 del 17/01/2002 con la quale, in C.so Grosseto, veniva istituito il divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli ATM, sul lato SUD, della carreggiata laterale SUD, a partire dal n.c. 117 e procedendo verso EST fino al n.c. 115, per un tratto di m 24.00 circa, e cioè in corrispondenza del capolinea della linea urbana "21" ed il consenso ai veicoli che effettuano servizio di trasporto pubblico, a svoltare a sinistra, in deroga all'obbligo di proseguire diritto o svoltare a destra istituito con l'ordinanza n. 589 prot. n. 542 del 4.6.1991, all'intersezione con via Chiesa della Salute;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo a seguito di accordi intrapresi con l'Assessorato al Commercio e Attività Produttive;
in corso Grosseto
1)
Carreggiata
Centrale SUD:
a)
l'istituzione dell'obbligo di proseguire diritto per i
veicoli che percorrono la carreggiata, in corrispondenza di via Chiesa della
Salute;
b)
l'istituzione dell'obbligo di proseguire diritto o di
svoltare a sinistra per i veicoli che percorrono la carreggiata, in
corrispondenza di via Casteldelfino;
c)
l'istituzione dell'obbligo di proseguire diritto per i
veicoli che percorrono la carreggiata, in corrispondenza di via Roccavione;
d)
l'istituzione dell'obbligo di proseguire diritto o di
svoltare a sinistra per i veicoli che percorrono la carreggiata, in
corrispondenza di via Bibiana;
2) Carreggiata Centrale NORD:
a) l'istituzione dell'obbligo di proseguire diritto per i veicoli che percorrono la carreggiata, all'intersezione con via Paolo della Cella, fatta eccezione per i taxi a cui è consentita la svolta a sinistra in via Bibiana;
b) l'istituzione dell'obbligo di proseguire diritto o di svoltare a sinistra per i veicoli che percorrono la carreggiata, in corrispondenza di via Chiesa della Salute e via Vaninetti;
c) l'istituzione dell'obbligo di proseguire diritto per i veicoli che percorrono la carreggiata, in corrispondenza di via Fea;
3) Carreggiata Laterale SUD:
a) l'istituzione dell'obbligo di proseguire diritto per i veicoli che percorrono la carreggiata, in corrispondenza di via Bibiana;
b) l'istituzione dell'obbligo di proseguire diritto o di svoltare a destra per i veicoli che percorrono la carreggiata, in corrispondenza di via Ala di Stura e via Casteldelfino;
c) l'istituzione dell'obbligo di proseguire diritto o di svoltare a destra per i veicoli che percorrono la carreggiata, all'intersezione con via Chiesa della Salute, fatta eccezione per i veicoli di trasporto pubblico a cui è consentita la svolta a sinistra;
d) l'istituzione del divieto di sosta permanente con sosta consentita ai veicoli GTT, a partire dal n.c. 117 e procedendo verso EST fino al n.c. 115, per un tratto di m 24.00 circa, in corrispondenza del capolinea della linea urbana "21";
4) Carreggiata Laterale NORD:
a) l'istituzione dell'obbligo di proseguire diritto per i veicoli che percorrono la carreggiata, in corrispondenza di via Chiesa della Salute;
b) l'istituzione dell'obbligo di proseguire diritto o di svoltare a destra per i veicoli che percorrono la carreggiata, in corrispondenza di via Ala di Stura, via Fea e via Vaninetti;
c) l'istituzione dell'obbligo di proseguire diritto o di svoltare a destra per i veicoli che percorrono la carreggiata, all'intersezione con via Paolo della Cella, fatta eccezione per i taxi a cui è consentita la svolta a sinistra in via Bibiana;
5) la revoca delle ordinanze n. 589 prot. n. 542 del 4/6/1991, n. 1273 prot. n. 1157 del 29/10/1993 e n. 162 prot. n. 42 del 17/01/2002, meglio specificate in premessa;
6) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di sosta di cui sopra, comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.