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ORDINANZA N. 5422 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 641 |
LOCALITÀ corso Vittorio Emanuele |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
Del 12.12.2007 |
GI/VARIE07/vittorio |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 109 prot. 183 del 10 marzo
1978, con la quale in corso Vittorio Emanuele II veniva istituita un'area
riservata ai veicoli destinati ai servizi religiosi della Chiesa Evangelica
Valdese, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 esclusi i festivi, lungo il lato
SUD della carreggiata laterale SUD per un tratto di m 10.00 a cavallo
dell'ingresso principale del Tempio Evangelico Valdese, ubicato al n 21 f;
Vista la richiesta della
Chiesa Evangelica Valdese - Torino;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso
Vittorio Emanuele II
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 22.00, con la fermata consentita
ai veicoli adibiti ai servizi religiosi, sul lato SUD della carreggiata
laterale SUD, per un tratto di m 10, a
cavallo dell'ingresso principale del Tempio Evangelico contrassegnato dal n. c. 23, con
disposizione "in fila" e la revoca contestuale della sosta a
pagamento;
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 109 prot. 183 del 10 marzo 1978, meglio specificata in
premessa;
3)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione dei veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.