ORDINANZA N. 5422

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 641

LOCALITÀ corso Vittorio Emanuele

 

CIRCOSCRIZIONE N. 08

Del 12.12.2007

GI/VARIE07/vittorio

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 109 prot. 183 del 10 marzo 1978, con la quale in corso Vittorio Emanuele II veniva istituita un'area riservata ai veicoli destinati ai servizi religiosi della Chiesa Evangelica Valdese, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 esclusi i festivi, lungo il lato SUD della carreggiata laterale SUD per un tratto di m 10.00 a cavallo dell'ingresso principale del Tempio Evangelico Valdese, ubicato al n 21 f;

Vista la richiesta della Chiesa Evangelica Valdese - Torino;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Vittorio Emanuele II

1)      l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 22.00, con la fermata consentita ai veicoli adibiti ai servizi religiosi, sul lato SUD della carreggiata laterale SUD, per un tratto di m 10, a cavallo dell'ingresso principale del Tempio Evangelico contrassegnato dal n. c. 23, con disposizione "in fila" e la revoca contestuale della sosta a pagamento;

2)      la revoca dell'ordinanza n. 109 prot. 183 del 10 marzo 1978, meglio specificata in premessa;

3)      la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione dei veicoli in sosta;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio