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ORDINANZA N. 5419

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 638

LOCALITÀ via Mentana

 

CIRCOSCRIZIONE N. 08

Del 12.12.2007

GI/VARIE07/Mentana

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 158 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 102/95 prot. 406 del 24.02.1978, con la quale veniva istituito lungo il lato NORD/OVEST di via Mentana il divieto di sosta dalle ore 8 alle ore 18, nei giorni feriali per un tratto di m 10 a cavallo del n.c. 14 (ingresso Scuola Media Statale "I. Nievo");

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Mentana

1)      l'istituzione del divieto di sosta nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 18.00 sul lato OVEST della via, a cavallo dell'ingresso alla Scuola Media Statale Ippolito Nievo Matteotti contrassegnato dal n.c. 14, per un tratto di m 15.00 circa;

2)      la revoca contestuale della sosta a pagamento limitatamente al tratto e negli orari in cui è vigente il provvedimento di cui al punto 1) suddetto;

3)      la revoca dell'ordinanza n. 102/95 prot. 406 del 24.02.1978, meglio specificata in premessa;

4)      la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio