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ORDINANZA N. 5419 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 638 |
LOCALITÀ via Mentana |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
Del 12.12.2007 |
GI/VARIE07/Mentana |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 158 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 102/95 prot. 406 del
24.02.1978, con la quale veniva istituito lungo il lato NORD/OVEST di via
Mentana il divieto di sosta dalle ore 8 alle ore 18, nei giorni feriali per un
tratto di m 10 a cavallo del n.c. 14 (ingresso Scuola Media Statale "I.
Nievo");
Vista la segnalazione del
Corpo di Polizia Municipale;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Mentana
1)
l'istituzione
del divieto di sosta nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 18.00 sul lato
OVEST della via, a cavallo dell'ingresso alla Scuola Media Statale Ippolito Nievo Matteotti
contrassegnato dal n.c. 14, per un tratto di m 15.00 circa;
2)
la
revoca contestuale della sosta a pagamento limitatamente al tratto e negli
orari in cui è vigente il provvedimento di cui al punto 1) suddetto;
3)
la
revoca dell'ordinanza n. 102/95 prot. 406 del 24.02.1978, meglio specificata in
premessa;
4)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.