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ORDINANZA N. 5378

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 631

LOCALITÀ Piazza CASTELLO

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 11.12.2007

SB/VARIE07/castello

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 220 prot. n. 43T del 12.02.1998, con la quale, in piazza Castello, tra l'altro, al punto 4), veniva istituito il divieto di sosta permanente nel golfo realizzato lungo il lato sud/est della piazza, con la fermata consentita esclusivamente agli autobus turistici, per il tempo strettamente necessario a consentire la salita e la discesa dei passeggeri, ed ai veicoli adibiti al trasporto merci, per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di carico e scarico;

Vista la richiesta del Gruppo Torinese Trasporti relativa alla gestione del servizio turistico denominato "GTT - City Sightseeing Torino";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in piazza Castello

1)      l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita, con disposizione "in fila", ai veicoli GTT che effettuano servizio di trasporto pubblico, sul lato sud-est della piazza, per un tratto di m 31 circa a ridosso della banchina esistente tra via Accademia delle Scienze e via Po e in posizione centrale rispetto ad essa, cioè in corrispondenza del capolinea del Touristibus;

2)      la revoca parziale dell'ordinanza n. 220 prot. n. 43T del 12.02.1998, limitatamente al punto 4), meglio specificato in premessa;

3)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio