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ORDINANZA N. 5375 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 628 |
LOCALITÀ Piazza XVIII DICEMBRE |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
Del 11.12.2007 |
SB/VARIE07/dicembre |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 1236 prot. n. 159 del 16.3.2007 con la quale in piazza XVIII
Dicembre, tra l'altro, al punto 4) è stato istituito il divieto di sosta
permanente, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli nelle
apposite rastrelliere, sul lato OVEST della carreggiata laterale EST della
piazza a partire da m 7,20 dal filo carreggiata NORD di via Cernaia e
procedendo per m 13,20 in direzione NORD; e al punto 5) è stato istituito il divieto di
sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, per due
posti auto, sul lato OVEST della carreggiata laterale EST della piazza a
partire da m 20,40 dal filo carreggiata NORD di via Cernaia e procedendo per m
10,00 in direzione NORD;
Considerato che è stata aperta la linea 1 della Metropolitana e che pertanto si è determinata la necessità di destinare un'area di servizi di emergenza in prossimità degli ingressi alla stazione;
Ritenuto opportuno, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in piazza XVIII Dicembre
1)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli in sosta
vietata, con sosta consentita ai veicoli di soccorso e/o di servizio funzionali
G.T.T. all'esecuzione d'interventi urgenti di ripristino della regolarità del
servizio della metropolitana, sul lato ovest della carreggiata laterale est:
a)
per
un tratto di m 7.80 a partire da m 23,60 circa a nord dell'intersezione con via
Cernaia e procedendo verso nord, con disposizione "in fila";
b)
per
un tratto di m 7.20 a partire da m 35.80 circa a nord dell'intersezione con via
Cernaia e procedendo verso nord, con disposizione "in fila";
2)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette,
ciclomotori e motocicli nelle apposite rastrelliere, sul lato ovest della
carreggiata laterale est, per un tratto di m 15.60 a partire da m 8 circa a
nord dell'intersezione con via Cernaia e procedendo verso nord;
3)
la
revoca parziale dell'ordinanza n.1236 prot. n. 159 del 16.3.2007, limitatamente
ai punti 4) e 5) meglio specificati in premessa;
4)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e alla posa delle rastrelliere, in relazione alla
loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.