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ORDINANZA N. 5325 |
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
nro progr.. 3082 T |
LOCALITA': parco
Carrara |
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CIRCOSCRIZIONE N.
4 |
data 07/12/2007 |
ri/manismo/08.12.2007 |
Oggetto: Gara ciclistica competitiva "4° Trofeo dell'Immacolata" -
08.12.2007.
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli
artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta della
Soc. Desiderio per lo svolgimento della manifestazione ciclistica denominata
"4° Trofeo dell'Immacolata";
Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando e del Settore Gestione Verde;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
il
giorno 8 dicembre 2007 dalle ore 12.00 alle ore 18.00
nel
Parco Carrara: percorso interno
· l'istituzione del divieto di transito veicolare per il tempo strettamente necessario al passaggio della gara ciclistica competitiva, con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
non vengano posizionate strutture o altro sulle aree verdi;
non vengano impegnate le alberate con tiranti o altro;
non dovranno essere parcheggiati automezzi all'interno dei parchi interessati dalla manifestazione: si autorizza esclusivamente l'ingresso dei veicoli per carico e scarico;
eventuali danni saranno addebitati al richiedente;
gli organizzatori dovranno provvedere al transennamento del percorso con barriere o mezzi analoghi, in modo che gli atleti
gareggino al di fuori della normale circolazione stradale;
la segnaletica necessaria dovrà essere posizionata nei tempi e modi previsti a cura dell'organizzazione;
presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni sopra elencate durante l'intera durata della
competizione, la rimozione delle strutture succitate e il ripristino della circolazione al termine della stessa.
· la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
F.to Il Dirigente del
Settore Esercizio