ORDINANZA N. 5325

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

nro progr.. 3082 T

LOCALITA': parco Carrara

CIRCOSCRIZIONE N. 4

data 07/12/2007

ri/manismo/08.12.2007


Oggetto: Gara ciclistica competitiva "4° Trofeo dell'Immacolata" - 08.12.2007.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la richiesta della Soc. Desiderio per lo svolgimento della manifestazione ciclistica denominata "4° Trofeo dell'Immacolata";

Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando e del Settore Gestione Verde;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 8 dicembre 2007 dalle ore 12.00 alle ore 18.00

nel Parco Carrara: percorso interno

·        l'istituzione del divieto di transito veicolare per il tempo strettamente necessario al passaggio della gara ciclistica competitiva, con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

non vengano posizionate strutture o altro sulle aree verdi;

non vengano impegnate le alberate con tiranti o altro;

non dovranno essere parcheggiati automezzi all'interno dei parchi interessati dalla manifestazione: si autorizza esclusivamente l'ingresso dei veicoli per carico e scarico;

eventuali danni saranno addebitati al richiedente;

gli organizzatori dovranno provvedere al transennamento del percorso con barriere o mezzi analoghi, in modo che gli atleti

gareggino al di fuori della normale circolazione stradale;

la segnaletica necessaria dovrà essere posizionata nei tempi e modi previsti a cura dell'organizzazione;

presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni sopra elencate durante l'intera durata della

competizione, la rimozione delle strutture succitate e il ripristino della circolazione al termine della stessa.

·        la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio