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ORDINANZA N. 5287 |
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CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
606 |
LOCALITÀ P.zza Borgo Dora |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 07 |
del
6.12.2007 |
MO/VARIE07/ZTL Borgo Dora |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n, 2144 del 20/11/1997, con la quale è stata istituita la zona a
traffico limitato "ZTL Borgo Dora", nel tratto della carreggiata ad EST della
p.zza Borgo Dora antistante i nn.cc. 38 - 40 e 42, in cui è vietata la
circolazione veicolare dalle ore 0.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni, fatte
alcune eccezioni tra cui i veicoli dei residenti in quel tratto di piazza,
muniti dello specifico contrassegno;
Accertato che
lo stabile di p.zza Borgo Dora n. 44 è ubicato anch'esso all'interno di detta
ZTL Borgo Dora e considerata la necessità di consentirvi la circolazione
veicolare anche ai residenti di p.zza Borgo Dora 44;
Vista la
relazione del Corpo di Polizia Municipale, Settore Servizi Integrati, S.T.C.
Porta Palazzo;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ad
integrazione e chiarimento dell'ordinanza n. 2144 del 20/11/1197, meglio
precisata in premessa, la "ZTL Borgo Dora" è localizzata nel tratto della
carreggiata ad EST della p.zza Borgo Dora antistante i nn.cc. 38 - 40 - 42 e 44
(tratto compreso tra via Borgo Dora e il muro di cinta della ferrovia Ciriè -
Lanzo) e pertanto sono ammessi al rilascio del contrassegno, che
consente la circolazione veicolare in deroga al divieto, anche i residenti di
p.zza Borgo Dora 44;
la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il Dirigente del Settore Esercizio