ORDINANZA N. 5255

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 3038 T

LOCALITÀ piazza Castello

data 04.12.2007

CIRCOSCRIZIONE N. 1

 

SC/23/A/mobilità/castello

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la segnalazione del Dirigente del Settore Mobilità per la realizzazione di una nuova area in piazza Castello utilizzata dal Gruppo Torinese Trasporti per la gestione del servizio turistico denominato "GTT - City Sightseeing Torino";

Ritenuta la necessità, la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerente la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti in dispositivo;

ORDINA

dalla data del presente provvedimento sino a cessate esigenze

 

in piazza Castello

·        l'istituzione del divieto di sosta permanente con sosta consentita con disposizione "in fila" ai veicoli GTT che effettuano servizio di trasporto pubblico, sul lato Sud-Est della piazza, per un tratto di m 31 circa a ridosso della banchina esistente tra via Accademia delle Scienze e via Po e in posizione centrale rispetto ad essa; cioè in corrispondenza del capolinea del Turistibus;

·        la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comprenderà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio