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ORDINANZA N. 5211 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITÀ
SETTORE PARCHEGGI E SUOLO
n.ro progr. 593 trc |
LOCALITÀ via Oulx, via Borgone, via Mattie |
data 30/11/2007 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 - 3 |
prot. n. |
RS68/B/AEStel/oulx |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione della A.E.S. Torino, relativa a lavori posa delle tubazioni del teleriscaldamento - Circoscrizioni 1° e 3°;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
dal 03.12.07 al 14.12.07
dalle ore 00.00 alle ore 24.00
in:
§
via Oulx, tratto: via Beaulard - n.c. 11;
§
via Borgone, tratto: n.n.c.c. 16 - 26;
§
via Mattie, tratto: via Beaulard - n.c. 9;
· l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;
·
l'istituzione del limite massimo di velocità di 30
Km/h;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:
o
l'informazione
alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati
con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da
collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
o
che
vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità
pubbblica;
o
i lavori dovranno essere
effettuati a tratti non superiori a m 20 per volta;
·
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in
contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino
della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e
spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente
ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti
di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia
e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra comporterà la
rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la
presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni
dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione
al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile
1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia
interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
f.to Il Dirigente del Settore
Parcheggi e Suolo