|
ORDINANZA N. 5206 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 596 |
LOCALITÀ Via Randaccio |
|
CIRCOSCRIZIONE N. 05 |
Del 30.11.2007 |
MO/VARIE07/Randaccio |
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo in data 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 2241 prot. n. 408 del 20.08.1999 che in via Randaccio istituiva il divieto di transito veicolare , dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, dalle ore 16.25 alle ore 16.45, nel tratto: via Coppino - via Bongiovanni;
Visto il parere del Corpo di Polizia Municipale, Circoscrizione 5°;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
la revoca dell'ordinanza n. 2241 prot. n. 408 del 20.08.1999, meglio specificata in premessa;
la pubblicità del suscritto provvedimento mediante la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;