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ORDINANZA N. 5198 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITÀ
SETTORE PARCHEGGI E SUOLO
n.ro progr.586 trc |
LOCALITÀ piazza Solferino |
data29/11/2007 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
prot. n. |
FB45/B/GTT/solferino3 |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta di proroga presentata dalla GTT S.p.A. per realizzare nuove fermate linee 29 e 59 in piazza Solferino ;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
a far tempo dalla data del
presente provvedimento e sino al 06.12.07
in :
§
Piaza Solferino, lato Est della carreggiata Ovest
tratto: via Meucci - via Bertolotti;
§
Piaza Solferino, lato Ovest della carreggiata Est
tratto: via Lascaris - via Alfieri;
·
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e
di sosta nella corsia riservata ai mezzi pubbblici, quale momento
statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata
ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del
30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i
veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui
in premessa;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all'osservazione delle seguenti modalità:
a.
l'informazione
alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati
con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da
collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
b.
la chiusura al
transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la
posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di
preavviso;
c.
che vengano
adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è
pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali
trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza,
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992,
sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia
interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Parcheggi e Suolo