|
ORDINANZA N.5113 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr.2975T |
LOCALITÀ largo Vitale, corso Brescia |
data
27.11.2007 |
CIRCOSCRIZIONE N. 7 |
|
AP/varie/ largo Vitale, corso Brescia |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta della GTT;
Vista la segnalazione del Settore Mobilità;
Preso atto che è in corso di definizione il procedimento per concedere a GTT s.p.a. l'area di utilizzo per il ricovero dei nuovi bus a metano;
Considerato l'urgenza e ritenuto di poter anticipare il provvedimento mediante la concessione temporanea del suolo, in attesa del perfezionamento del provvedimento definito;
Ritenuta la necessità, la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerente la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti in dispositivo;
ORDINA
A far tempo dalla data del presente
provvedimento
in:
-
L.go Vitale,
carreggiata laterale EST;
-
Corso Brescia, tratto:
L.go Vitale - corso Regio Parco;
·
L'istituzione
del divieto di circolazione veicolare dalle ore 00:00 alle ore 24:00 compresa
la sosta quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli
in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto
Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e
integrazioni, fatta eccezione per i veicoli GTT, sino alla data del rilascio
dell'atto concessorio a favore della GTT s.p.a.;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comprenderà la rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO