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ORDINANZA N. 5048 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 554 trc |
LOCALITÀ via Petrarca, via Saluzzo.... |
data 23/11/2007 |
CIRCOSCRIZIONE N. 8 |
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FB45/B/parcheggi/petrarca3 |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione di proroga del Dirigente Settore Parcheggi e Suolo, relativa ai lavori di manutenzione su carreggiata stradale e marciapiedi in via F. Petrarca e via Silvio Pellico;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
a far tempo dalla data del presente
provvedimento e sino al 01.12.07
in via Petrarca,
tratto: via Nizza - corso Massimo
d'Azeglio
· l'istituzione del divieto di sosta su ambo i lati, con la rimozione coatta dei veicoli;
· l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;
B) dalle ore 09.00 alle ore 17.00 per il tempo necessario all'intervento sulle
intersezioni, per un periodo massimo di 4 ore
in:
§
via Petrarca, all'intersezione con via Saluzzo;
§
via Petrarca all'intersezione con via Belfiore;
§
via Petrarca, all'intersezione con via Ormea;
§
via Petrarca, all'intersezione con via Giuria;
§
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e
di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto
Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni,
fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti
alle operazioni di cui in premessa;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:
a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
b) la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
c) sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
d) che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PARCHEGGI E SUOLO
(Ing. Roberto BERTASIO)