ORDINANZA N. 5044

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 2939 T

LOCALITÀ via Villar, via Vittoria, ecc.

data 22/11/2007

CIRCOSCRIZIONE N. 5

prot. n. 29241

DC/Ord. Varie/Cant. Pubbl./villar_mercato.doc

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la segnalazione del Dirigente del Settore Infrastrutture per il Commercio;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2007 8053/106 del 20 novembre 2007 con la quale è stata approvata la sistemazione provvisoria di tre posteggi mercatali sulla via Villar e sono stati individuati i parcheggi pertinenziali a servizio dell'area mercatale di piazza della Vittoria al fine di permettere l'insediamento del cantiere previsto per l'ampliamento del complesso religioso del Santuario Chiesa della Salute;

Vista l'ordinanza n. 1960 prot. n. 392 del 6 giugno 2001 con la quale veniva istituito al punto A.1 il senso unico di circolazione veicolare con direzione da NORD verso SUD nella carreggiata OVEST e con direzione da SUD verso NORD nella carreggiata EST di piazza della Vittoria;

Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

dalla data del presente provvedimento e sino a cessate esigenze

in:

A.       via Villar, lato NORD, tratto: via Bibiana - via Vittoria;

·        l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera b) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto trattasi di pertinenza del mercato rionale, con sosta riservata agli operatori di mercato dalle ore 06.00 alle ore 15.00 nei giorni feriali e dalle ore 06.00 alle ore 20.00 nei giorni prefestivi, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Mercati Rionali;

B.       via Villar, lato NORD, tratto: via Vittoria - via Daun;

·        l'istituzione del divieto di sosta. con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera b) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, con sosta riservata agli operatori di mercato dalle ore 06.00 alle ore 15.00 nei giorni feriali e dalle ore 06.00 alle ore 20.00 nei giorni prefestivi, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Mercati Rionali;

C.       via Vittoria, lato EST, tratto: via Vibò - via Boccardo;

·        l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera b) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto trattasi di pertinenza del mercato rionale, con sosta riservata agli operatori di mercato dalle ore 06.00 alle ore 15.00 nei giorni feriali e dalle ore 06.00 alle ore 20.00 nei giorni prefestivi, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Mercati Rionali;

D.      piazza della Vittoria, carreggiata EST;

·        l'istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli che provengono da SUD, a partire dal filo marciapiede NORD di via Vibò procedendo verso NORD per un tratto di m. 11,00 circa;

·        la sospensione del punto A.1 dell'ordinanza n. 1960 prot. n. 392 del 6 giugno 2001 meglio specificata in premessa, limitatamente alla carreggiata in argomento, per un tratto di m. 70,00 circa a partire dal filo marciapiede NORD di via Vibò procedendo verso NORD;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:

a)      l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

b)     ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;

c)      che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;

E.        la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;

 

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio