CITTÀ DI TORINO
Prot.
n. 851 H [DC2] |
LOCALITÀ: via Malta, 36/10 bis |
del 22/11/2007 |
CIRCOSCRIZIONE N. 3 |
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RP/revoca/disabile/ad personam/ Malta, 36/10 bis |
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OGGETTO: Revoca parcheggio
riservato ("ad personam") ad uso disabile. |
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista l'ordinanza n.
2900 del 23/09/2002 che ha istituito in via Malta, 36/10 bis , il divieto di sosta permanente
con sosta "a pettine" riservata esclusivamente al veicolo munito di
speciale contrassegno n 5953, per un posto auto, sul lato NORD del n.c. 36 a
partire da mt. 2.00 ad EST dell'interno 10 bis;
Tenuto
conto che in data 1 febbraio 2007 il Corpo di Polizia Municipale Sezione-1°
Centro-Crocetta ritirò il permesso invalidi n° 5953 per uso improprio
elevando il verbale di contenzioso n° 00037591705 ed una connessa relazione
di servizio in data 3 febbraio
2007 prot. 158/07 per la quale si procedette con procedimento amministrativo
alla sospensione dello stesso per mesi quattro;
Tenuto
conto che il titolare del contrassegno non ha provveduto alla scadenza dei
quattro mesi della sospensione amministrativa al rinnovo della validità
quinquennale;
Tenuto conto che il titolare dello stallo di cui sopra non è più in possesso dei requisiti oggettivi necessari per mantenere la riserva di sosta nei pressi della propria abitazione ;
in via Malta, 36/10 bis
§ la revoca dell'ordinanza n. 2900 del 23/09/2002 meglio specificata in premessa;
§ la pubblicità del presente provvedimento, mediante la rimozione e la cancellatura della segnaletica;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso il provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, ovvero entro 120 giorni, sempre dalla sua pubblicazione al .Presidente della Repubblica.
F.to Il
Dirigente del Settore Esercizio