|
ORDINANZA N. 5011[DC1] |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr[DC2]. 550 trc |
LOCALITÀ via Farinelli, via Morandi |
data 22/11/2007 |
CIRCOSCRIZIONE N. 10 |
prot.
n. |
FB45/B/parcheggi/farinelli |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159[DC3] del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione del Dirigente Settore [DC4]Parcheggi e Suolo, relativa ai lavori per parcheggio interrato in piazza Capuana;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
dal 27.11.07 e sino a cessate esigenze
A) in via Farinelli,
per un tratto di m 30 circa sul lato Nord ad Ovest di via Togliatti
·
l'istituzione
della sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli GTT per capolinea della
linea 71;
B) in via Farinelli,
per un tratto di m 30 circa sul lato Sud all'intersezione con via Togliatti
·
l'istituzione
della sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli GTT che effettuano
servizio di trasporto pubblico;
C) in via Morandi, per
un tratto di m 30 circa all'intersezione con via Farinelli
· l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa;
D) in via Farinelli,
carreggiata Sud e Nord tratto: via Morandi - via Togliatti
· l'istituzione del doppio senso di circolazione veicolare;
· l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;
E) in via Farinelli
· l'istituzione dell'obbligo di svolta a destra per i veicoli che percorrono la via da Est verso Ovest all'intersezione con via Togliatti;
·
l'istituzione del divieto di fermata sul lato Sud nel
tratto compreso tra l'intersezione con la via Morandi ed il n.c. 40/5;
· l'istituzione del senso unico alternato a vista nel tratto: nn.cc. 40/1 - 40/5, con precedenza per i veicoli che percorrono la via da Est verso Ovest;
·
l'istituzione della sosta con disposizione " in linea "
sul lato Nord per un tratto di m 20 circa in prossimità del n.c. 40/5;
F) in via Togliatti
all'intersezione con via Farinelli
· la realizzazione di un attraversamento pedonale;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:
a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
b) la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
c) che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Parcheggi e Suolo