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ORDINANZA N. 4989

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 579

LOCALITÀ viaBologna

 

CIRCOSCRIZIONE N. 06

Del 20.11.2007

MO/VARIE07/Bologna

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 40, 158 e 159del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la richiesta del G.T.T.;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Bologna

tratto: via Gottardo - P.zza Sofia

1)   l'istituzione di due corsie unidirezionali, riservate ai veicoli di trasporto pubblico GTT, di cui una con direzione da SUD verso NORD, sulla corsia EST della semicarreggiata EST e l'altra con direzione da NORD verso SUD sulla corsia OVEST della semicarreggiata OVEST della via;

2)   l'istituzione del divieto di transito veicolare su detta corsia riservata, fatta eccezione per:

-       i veicoli GTT in servizio pubblico;

-       i veicoli di assistenza e manutenzione del GTT;

-       gli autobus in servizio di linea intercomunale;

-       le autovetture in servizio pubblico di piazza (taxi),

-       i veicoli di pertinenza delle Poste Italiane;

-      i veicoli delle Forze di Polizia, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e dei Servizi di Soccorso nei casi previsti dall'art. 177 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

-       i veicoli AMIAT;

-        le autovetture di Car Sharing (ed altri veicoli destinati ai servizi alternativi di trasporto di persone istituiti dalla Città al fine di promuovere iniziative di mobilità sostenibile) dotate di segno distintivo;

-        le autovetture del Corpo Diplomatico della Città del Vaticano munite di segni distintivi;

-        i veicoli della Città di Torino e individuati da evidenti segni sulla carrozzeria e dei quali sia palese l'espletamento di un servizio di trasporto di giovani con handicaps psico-fisici oppure gravemente ammalati;

3)   la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

 

AVVERTE

 

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che il divieto di circolazione veicolare di cui sopra, comprende anche il divieto di sosta ai sensi dell'art. 158 comma 2 lettera h) e che l'inosservanza di tale divieto comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione coatta;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio