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ORDINANZA N. 4989 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 579 |
LOCALITÀ viaBologna
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CIRCOSCRIZIONE
N. 06 |
Del 20.11.2007 |
MO/VARIE07/Bologna |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 40, 158 e 159del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la richiesta del G.T.T.;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Bologna
tratto: via Gottardo - P.zza Sofia
1)
l'istituzione di due corsie unidirezionali,
riservate ai veicoli di trasporto pubblico GTT, di cui una con direzione da SUD
verso NORD, sulla corsia EST della semicarreggiata EST e l'altra con direzione
da NORD verso SUD sulla corsia OVEST della semicarreggiata OVEST della via;
2)
l'istituzione del divieto di transito
veicolare su detta corsia riservata, fatta eccezione per:
-
i veicoli GTT
in servizio pubblico;
-
i veicoli di
assistenza e manutenzione del GTT;
-
gli autobus in
servizio di linea intercomunale;
-
le autovetture
in servizio pubblico di piazza (taxi),
-
i veicoli di
pertinenza delle Poste Italiane;
- i veicoli delle Forze di
Polizia, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e dei Servizi di
Soccorso nei casi previsti dall'art. 177 del Decreto Legislativo 30 aprile
1992, n. 285;
-
i veicoli
AMIAT;
-
le autovetture di Car
Sharing (ed altri veicoli destinati ai servizi alternativi di trasporto di
persone istituiti dalla Città al fine di promuovere iniziative di mobilità
sostenibile) dotate di segno distintivo;
-
le autovetture del Corpo
Diplomatico della Città del Vaticano munite di segni distintivi;
-
i veicoli della Città di
Torino e individuati da evidenti segni sulla carrozzeria e dei quali sia palese
l'espletamento di un servizio di trasporto di giovani con handicaps
psico-fisici oppure gravemente ammalati;
3)
la pubblicità dei suscritti provvedimenti
mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della
segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente
ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che il divieto di circolazione veicolare di cui sopra, comprende
anche il divieto di sosta ai sensi dell'art. 158 comma 2 lettera h) e che
l'inosservanza di tale divieto comporterà l'applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della rimozione coatta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Esercizio