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ORDINANZA N. 4985[DC1] |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 2915 T |
LOCALITÀ piazza Castello, ecc. |
data 20.11.2007 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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DC/Ord.
Varie/Manif.
Pubbl./castello_allevatori |
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta dell'Associazione Provinciale Allevatori, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per lo svolgimento di una manifestazione a carattere culturale denominata "Allevatorino";
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in:
·
l'istituzione
del divieto di sosta, dal giorno 22/11/2007 al giorno 26/11/2007 dalle ore
00.00 alle ore 24.00, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata
ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del
30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i
veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico;
·
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, dalle
ore 06.00 alle ore 24.00 del giorno 25/11/2007, quale momento statico della
circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi
dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile
1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli
di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di
coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;
·
l'istituzione del divieto di sosta, dalle ore 06.00 alle ore
24.00 del giorno 25/11/2007, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta
vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n.
285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta
eccezione per i autobus turistici;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:
a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
b) la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
c) sia garantita la conservazione e la vigilanza della prescritta segnaletica stradale;
d) le occupazioni non dovranno arrecare eccessivo intralcio alla circolazione pedonale;
e) sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
f) ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;
g) presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni sopra elencate, durante l'intera durata della manifestazione, la rimozione delle strutture sopra citate ed il ripristino della circolazione al termine della stessa;
h) con ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico degli organizzatori della manifestazione, i quali assumeranno la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovranno altresì garantire che durante lo svolgimento della manifestazione sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica degli stessi partecipanti;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del soggetto richiedente e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Esercizio
[DC1]numero assegnato dall'Albo Pretorio