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ORDINANZA N. 4960 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 570 |
LOCALITÀ Via ARCIVESCOVADO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
Del 19.11.2007 |
SB/VARIE07/arcivescovado2 |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 12, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante
le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n.1064 prot. n. 146 del 30.3.2005 che in via Arcivescovado istituiva il divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro muniti di apposito contrassegno, sul lato sud della via, per un tratto di m 10 circa a partire da m 11 circa ad est del filo marciapiede est di via Arsenale e procedendo verso est, con disposizione "in fila", e la revoca contestuale della sosta a pagamento;
Vista la richiesta del
Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro - Nucleo Ispettorato del Lavoro di
Torino con sede in via Arcivescovado, 9;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Arcivescovado
1)
l'istituzione
del divieto di fermata per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, sul lato
sud della via, per un tratto di m 10 a partire da m 11 circa ad est del filo
marciapiede est di via Arsenale e procedendo verso est, ad eccezione dei
veicoli dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, in servizio
autorizzato muniti di evidenti contrassegni di riconoscimento, a cui è
riservata la sosta dalle ore 0 alle ore 24, con disposizione "in fila";
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 1064 prot. n. 146 del 30.3.2005, meglio specificata in
premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Esercizio