|
ORDINANZA N. 4959 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 569 |
LOCALITÀ C.so SELLA |
|
CIRCOSCRIZIONE N. 07 |
del 19.11.2007 |
MO/VARIE07/Sella |
Visto l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l’ordinanza n. 633 prot. n. 125 del 26.02.2002 che istituiva tra l’altro, al punto 4b la posa in opera di sistemi di rallentamento ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, sulla carreggiata SUD a m 5.00 circa ad OVEST del n.c. 108;
Vista la segnalazione del Settore Parcheggi e Suolo;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in Corso Quintino Sella
1) l’istituzione del divieto di fermata sul lato SUD del corso, a partire dal passo carrabile contraddistinto dal n.c. 114 e procedendo verso OVEST per un tratto di m 33 circa;
2) la posa in opera di n. 2 dissuasori di sosta del tipo “panettoni” sul lato SUD del corso, su zebratura, a partire da m 4.00 circa a OVEST del passo carrabile contraddistinto dal n.c. 114, ad interasse di m 2.00 ed a m 0.50 dal filo marciapiede;
3) carreggiata SUD: la posa in opera di sistemi di rallentamento ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, a m 20.00 circa ad OVEST del n.c. 108 e la revoca del punto 4b dell’ordinanza n. 633 prot. n. 125 del 26.02.2002 meglio specificata in premessa;
4) la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l’inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione dei veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei dissuasori, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.