ORDINANZA N. 4958

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 568

LOCALITÀ  Via  XX SETTEMBRE

 

CIRCOSCRIZIONE  N. 1

Del 19.11.2007

SB/VARIE07/settembre

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l’ordinanza n. 1213 prot. n. 247 del 10.4.2001 con la quale in via xx Settembre, tra l’altro, veniva istituito: 1) il divieto di sosta permanente, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, per un tratto di m 12.00 circa, con disposizione "in fila":  a m 20.00 circa a NORD del f.m. NORD di via Garibaldi, e  tra i nn.cc. 67 e 69; 2) il divieto di fermata dalle ore 7.00 alle ore 21.00, nel tratto compreso tra via Pietro Micca e via Palazzo di Città escluse, fatta eccezione per i tratti di cui al punto 1) suddetto;

Considerato che, per effettuare le operazioni di carico e scarico merci senza arrecare intralcio e pericolo alla circolazione veicolare, è necessario individuare un'area appositamente destinata;

Visto l’elaborato progettuale del civico Ufficio Tecnico;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via xx Settembre

1)      l’istituzione del divieto di sosta nei giorni feriali, con la fermata consentita, negli orari prescritti e resi noti dalla relativa segnaletica in atto, esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato  ovest della via, per un tratto di m 6 a partire da m 20 circa a nord del filo fabbricato nord di via Garibaldi e procedendo verso nord, con disposizione “in fila”;

2)      la conferma del divieto di sosta permanente, con la fermata consentita ai veicoli per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato ovest della via, nel tratto compreso tra i nn.cc. 67 e 69;

3)      la conferma del divieto di fermata dalle ore 7 alle ore 21 nel tratto compreso tra via Pietro Micca e via Palazzo di Città escluse, fatti salvi i provvedimenti in vigore di diversa destinazioni;

4)      la revoca dell’ordinanza n. 1213 prot. n. 247 del 10.4.2001, meglio specificata in premessa;

5)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l’inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio