|
ORDINANZA N. 4958 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 568 |
LOCALITÀ Via XX SETTEMBRE |
|
CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
Del 19.11.2007 |
SB/VARIE07/settembre |
Visto l’art.
107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l’ordinanza n. 1213 prot. n. 247 del 10.4.2001 con la quale in via xx Settembre, tra l’altro, veniva istituito: 1) il divieto di sosta permanente, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, per un tratto di m 12.00 circa, con disposizione "in fila": a m 20.00 circa a NORD del f.m. NORD di via Garibaldi, e tra i nn.cc. 67 e 69; 2) il divieto di fermata dalle ore 7.00 alle ore 21.00, nel tratto compreso tra via Pietro Micca e via Palazzo di Città escluse, fatta eccezione per i tratti di cui al punto 1) suddetto;
Considerato che, per
effettuare le operazioni di carico e scarico merci senza arrecare intralcio e
pericolo alla circolazione veicolare, è necessario individuare un'area
appositamente destinata;
Visto l’elaborato
progettuale del civico Ufficio Tecnico;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via xx Settembre
1)
l’istituzione
del divieto di sosta nei giorni feriali, con la fermata consentita, negli orari
prescritti e resi noti dalla relativa segnaletica in atto, esclusivamente per
effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato ovest della via, per un tratto di m 6 a
partire da m 20 circa a nord del filo fabbricato nord di via Garibaldi e
procedendo verso nord, con disposizione “in fila”;
2)
la
conferma del divieto di sosta permanente, con la fermata consentita ai veicoli
per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato ovest della
via, nel tratto compreso tra i nn.cc. 67 e 69;
3)
la
conferma del divieto di fermata dalle ore 7 alle ore 21 nel tratto compreso tra
via Pietro Micca e via Palazzo di Città escluse, fatti salvi i provvedimenti in
vigore di diversa destinazioni;
4)
la
revoca dell’ordinanza n. 1213 prot. n. 247 del 10.4.2001, meglio specificata in
premessa;
5)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l’inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Esercizio