|
ORDINANZA N. 4956 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 2903 T |
LOCALITÀ via Cuneo |
data 19.11.2007 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
|
SC/23/A/mobilità/cuneo
|
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione del Dirigente del Settore Mobilità a seguito del rinnovo dello stallo temporaneo per la salita e discesa di persone disabili davanti al Centro d'incontro circoscrizionale di via Cuneo, 6/b;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
dalla
data del presente provvedimento sino al 25.07.2008
in via Cuneo:
· l'istituzione del divieto di sosta con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, dalle ore 08.00 alle ore 16.00 dei giorni feriale, con la fermata consentita esclusivamente ai veicoli che trasportano le persone disabili, per il tempo strettamente necessario per consentire la salita/discesa sul lato Nord della via per un posto auto in corrispondenza del n.c. 6/b, con disposizione "in fila";
· la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Esercizio