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ORDINANZA N. 4929 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 566 |
LOCALITÀ via Montesoglio |
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CIRCOSCRIZIONE N. 05 |
Del 15.11.2007 |
MO/VARIE07/Montesoglio |
Visto l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 158 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l’ordinanza n. 1408 prot. n. 172 del 03.04.2003, che istituiva tra l’altro, al punto b) il divieto di sosta permanente sul lato EST;
Vista la richiesta della Circoscrizione V;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Montesoglio
tratto: via Tesso – via Ciamarella
1) l’istituzione del divieto di sosta permanente, sul lato OVEST della via;
2) la revoca del punto b) dell’ordinanza n. 1408 prot. n. 172 del 03.04.2003, meglio specificato in premessa;
3)
la pubblicità
dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali
stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con
avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il Dirigente del Settore Esercizio