|
ORDINANZA N. 4923 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 560 |
LOCALITÀ Nuova strada circonvallazione SUD |
|
CIRCOSCRIZIONE N. 06 |
del 15.11.2007 |
MO/VARIE07/Circonvallazione |
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 2125 prot. n. 282 del 18.05.2006, che istituiva tra l'altro, al punto A 4 una pista ciclabile bidirezionale sul lato NORD del marciapiede SUD della nuova strada;
Visto il verbale dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
nella nuova strada circonvallazione SUD situata sul prolungamento EST di strada del Francese e compresa tra strada del Francese e strada Comunale nuova del Villaretto
1) l'istituzione di un percorso riservato promiscuamente ai pedoni ed alle biciclette sulla banchina SUD della nuova strada, per un tratto di m 30.00 circa, a partire da m 17.00 ad EST della rotatoria situata all'intersezione di S.da del Francese, S.da del Villaretto e Nuova S.da Circonvallazione SUD e procedendo verso EST, per un tratto di m 30.00 circa a partire da m 16.00 ad EST dell'interno 175 di S.da del Villaretto e procedendo verso EST;
2) la revoca del punto A 4 dell'ordinanza n. 2125 prot. n. 282 del 18.05.2006, limitatamente ai tratti di cui al punto 1) suddetto;
3) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e della pista ciclabile, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il Dirigente del Settore Esercizio