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ORDINANZA N. 4869

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 552

LOCALITÀ viale Mattioli

 

CIRCOSCRIZIONE N. 08

del 13.11.2007

GI/VARIE07/medaglie

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Atteso che talvolta i veicoli accedono all'area del Parco del Valentino a velocità sostenuta determinando condizioni di pericolo per l'incolumità dei fruitori dello stesso;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in viale Mattioli, nell'area antistante il Castello del Valentino sede della Facoltà di Architettura

 

1)   l'istituzione del limite massimo della velocità di 30 km/h nel varco di accesso al Parco, da corso Massimo d'Azeglio e nella rotatoria ivi esistente;

2)   la posa in opera di un dosso artificiale avente le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6 dell'art, 179 lettera b) del regolamento di esecuzione di attuazione del nuovo codice della strada e precisamente nella corsia SUD del varco di accesso all'area in oggetto, a m 27 circa ad EST del f.m. EST di corso Massimo d'Azeglio;

3) la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, sulla carreggiata rispettivamente:

·        sulla semicarreggiata EST, a m 15.00 circa a SUD del "pilomat" installato nel varco di accesso al viale;

·        sulla corsia SUD del varco di accesso all'area in oggetto, a m 20 circa ad EST del f.m. EST di corso Massimo d'Azeglio;

4)   la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, del dosso e dei rallentatori, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio