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ORDINANZA N. 4869 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
552 |
LOCALITÀ viale Mattioli |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del
13.11.2007 |
GI/VARIE07/medaglie |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Atteso che talvolta i
veicoli accedono all'area del Parco del Valentino a velocità sostenuta
determinando condizioni di pericolo per l'incolumità dei fruitori dello stesso;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in viale
Mattioli, nell'area
antistante il Castello del Valentino sede della Facoltà di Architettura
1)
l'istituzione
del limite massimo della velocità di 30 km/h nel varco di accesso al Parco, da corso
Massimo d'Azeglio e nella rotatoria ivi esistente;
2)
la
posa in opera di un dosso artificiale
avente le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6 dell'art, 179
lettera b) del regolamento di esecuzione di attuazione del nuovo codice della
strada e precisamente nella corsia SUD
del varco di accesso all'area in oggetto, a m 27 circa ad EST del f.m. EST di
corso Massimo d'Azeglio;
3) la posa in opera di sistemi di rallentamento
della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di
cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del
regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, sulla
carreggiata rispettivamente:
·
sulla semicarreggiata EST, a m 15.00 circa a SUD del "pilomat" installato nel
varco di accesso al viale;
·
sulla corsia SUD del varco di accesso all'area in oggetto, a m 20 circa ad EST del
f.m. EST di corso Massimo d'Azeglio;
4)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, del dosso e dei
rallentatori, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato
con D.P.R. n. 495/1992.