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ORDINANZA N. 4868 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 551 |
LOCALITÀ corso Casale |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del
13.11.2007 |
GI/VARIE07/casale |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione della Circoscrizione 8^ - San
Salvario- Cavoretto - Borgo Po;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Casale,
carreggiata EST
1.
l'istituzione
del limite massimo della velocità di 30
km/h, nel tratto compreso tra piazza Gran Madre e via Santorre di Santarosa;
2.
la
posa in opera di un dosso artificiale avente le caratteristiche costruttive
indicate nel comma 6 dell'art, 179 lettera b) del regolamento di esecuzione di
attuazione del nuovo codice della strada, e precisamente a m 19.00 circa a NORD
del filo fabbricato SUD contrassegnato dal n.c. 2;
3.
la
posa in opera di una serie di sistemi di rallentamento della velocità ad
effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce
bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di
esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, a m 8.00 circa a NORD
del filo fabbricato SUD dal n.c. 2;
4.
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, del dosso e dei
rallentatori, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato
con D.P.R. n. 495/1992.