ORDINANZA N. 4836

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

nro progr. 2830 t

LOCALITÀ: parco Crescenzo

Data 09.11.2007

CIRCOSCRIZIONE N. 7

 

Pr/manispo/11.11.07

Oggetto: Gara ciclistica non competitiva "26ma TORINO PEDALA" - 11 novembre 2007.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la richiesta della Associazione Club Amici della Bicicletta per lo svolgimento della manifestazione ciclistica denominata "26ma TORINO PEDALA";

Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno

in:

§         PARCO CRESCENZO - LUNGO DORA COLLETTA - PARCO COLLETTA - PONTE AMEDEO VIII - PARCO DEL MEISINO - VIALE NIETSCHE - VIALE MICHELOTTI - PARCO MICHELOTTI - CORSO MONCALIERI - PONTE ISABELLA - CORSO SCLOPIS - VIA PETRARCA - CORSO MASSIMO D'AZEGLIO - VIALE MEDAGLIE D'ORO - VIALE MATTIOLI - VIALE VIRGILIO - MURAZZI DEL PO - LUNGO PO MACHIAVELLI - LUNGO PO ANTONELLI - LUNGO DORA VOGHERA - LUNGO DORACOLLETTA;

·        l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 08.30 e fino a cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al servizio di vigilanza;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

a)      i partecipanti dovranno rimanere rigorosamente in gruppo, senza frazionamenti, evitando di gareggiare tra di loro durante le fasi di arrivo ed attenersi scrupolosamente alle norme del vigente Codice della strada;

b)      vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;

·        la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

F.TO DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO