ORDINANZA N. 4835

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

nro progr. 2829 t

LOCALITÀ: via Romita

Data 09.11.2007

CIRCOSCRIZIONE N. 2

 

Pr/manispo/11.11.07

Oggetto: Gara podistica competitiva e non competitiva "8 KM ALLA 2" - 11 novembre 2007.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la richiesta della Circoscrizione 2 per lo svolgimento della manifestazione podistica denominata "8 KM ALLA 2";

Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno

in:

§         VIA ROMITA LATO DESTRO - CORSO GAETANO SALVEMINI (AREA VERDE) - VIA PALATUCCI (AREA VERDE);

·        l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 09.15 e fino a cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al servizio di vigilanza;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

 

 

a)      il percorso dovrà essere delimitato, nei tratti interessati il piano viabile, con segnaletica barriere e nastri nei tempi e nei modi previsti a cura degli organizzatori, in modo che gli atleti gareggino fuori dalla normale circolazione veicolare garantendo la sicurezza dei concorrenti e degli utenti della strada;

b)      la presenza di adeguato personale dovrà garantire il mantenimento delle condizioni sopra elencate durante l'intera durata della manifestazione sportiva, la rimozione delle strutture succitate e il ripristino della circolazione al termine della stessa;

c)      vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;

·        la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

F.TO DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO