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ORDINANZA N. 4835 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
nro
progr. 2829 t |
LOCALITÀ:
via Romita |
Data
09.11.2007 |
CIRCOSCRIZIONE
N. 2 |
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Pr/manispo/11.11.07 |
Oggetto: Gara podistica competitiva e non competitiva "8 KM ALLA 2" - 11
novembre 2007.
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli
artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta della
Circoscrizione 2 per lo svolgimento della manifestazione podistica denominata "8 KM ALLA 2";
Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
il
giorno
in:
§
VIA ROMITA LATO
DESTRO - CORSO GAETANO SALVEMINI (AREA VERDE) - VIA PALATUCCI (AREA VERDE);
· l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 09.15 e fino a cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al servizio di vigilanza;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
a) il percorso dovrà essere delimitato, nei tratti interessati il piano viabile, con segnaletica barriere e nastri nei tempi e nei modi previsti a cura degli organizzatori, in modo che gli atleti gareggino fuori dalla normale circolazione veicolare garantendo la sicurezza dei concorrenti e degli utenti della strada;
b) la presenza di adeguato personale dovrà garantire il mantenimento delle condizioni sopra elencate durante l'intera durata della manifestazione sportiva, la rimozione delle strutture succitate e il ripristino della circolazione al termine della stessa;
c) vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
· la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali
trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
F.TO DIRIGENTE SETTORE
ESERCIZIO