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ORDINANZA N. 4830 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
549 |
LOCALITÀ interno 103 di via Gaidano |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 02 |
del
8.11.2007 |
GI/VARIE07/gaidano |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante
le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione della Circoscrizione 2^ -
Santa Rita Mirafiori Nord;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
nell'interno 103 di via Gaidano
1.
l'istituzione
della sosta con disposizione "a pettine" sul lato OVEST dell'interno, ad
eccezione degli spazi in prossimità dei passi carrabili e/o degli incroci ove
potranno essere demarcati "in fila" e
del tratto immediatamente a NORD della strada a fondo cieco esistente a m 100 a
SUD di via Gaidano per n. 4 posti auto
con disposizione "a spina";
2.
l'istituzione
del divieto di fermata sul lato EST dell'interno, a partire da via Rubino e
procedendo verso NORD per un tratto di m 10.00 circa;
3.
l'istituzione
del senso unico alternato a vista a partire da m 130 circa a SUD di via Gaidano
e, procedendo verso SUD per un tratto di m 60.00 circa, con diritto di
precedenza per i veicoli che percorrono l'interno da SUD verso NORD;
4.
la
posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico,
realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche
rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di
esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, rispettivamente: sulla
semicarreggiata OVEST a m 45.00 circa a
NORD e sulla semicarreggiata EST a m 10.00 circa a NORD della Scuola Materna
Municipale Centro Europa;
5.
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione dei veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei dissuasori di
velocità, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con
D.P.R. n. 495/1992.