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ORDINANZA N. 4828

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 547

LOCALITÀ via Madama Cristina

 

CIRCOSCRIZIONE N. 08

del 8.11.2007

GI/VARIE07/cristinacarico

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 2764 prot. 491 dell'11.09.2000, con la quale al punto 1) in via Madama Cristina veniva istituita un'area riservata alle operazioni di carico e scarico cose, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita "in fila" sul lato OVEST della via, immediatamente a SUD del f. SUD del passo carrabile contrassegnato dal n. c. 6 per un tratto di m 5.00 circa;

Vista la richiesta di alcuni operatori commerciali siti in via Madama Cristina i quali segnalano le difficoltà di approvvigionamento delle merci a causa della difficoltà di reperire spazi per il carico e lo scarico delle stesse;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Madama Cristina

1)   l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato OVEST della via, immediatamente a SUD dell'intersezione con corso Vittorio Emanuele II, per un tratto di m 8.00 circa con disposizione "in fila" e la revoca contestuale della sosta a pagamento;

2)   la revoca del punto 1) dell'ordinanza n. 2764 prot. 491 dell'11.09.2000, meglio specificato in premessa;

3)   l'istituzione della sosta a pagamento sul lato OVEST della via, immediatamente a SUD del f. SUD del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 6 per un tratto di m 5.00 circa con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 2007 prot. 1835 del 14.12.95;

4)   la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione dei veicoli in sosta;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio