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ORDINANZA N. 4828 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
547 |
LOCALITÀ via Madama Cristina |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del
8.11.2007 |
GI/VARIE07/cristinacarico |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 2764 prot. 491 dell'11.09.2000, con la quale al punto 1) in via Madama Cristina veniva istituita un'area riservata alle operazioni di carico e scarico cose, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita "in fila" sul lato OVEST della via, immediatamente a SUD del f. SUD del passo carrabile contrassegnato dal n. c. 6 per un tratto di m 5.00 circa;
Vista la richiesta di alcuni operatori commerciali
siti in via Madama Cristina i quali
segnalano le difficoltà di approvvigionamento delle merci a causa della
difficoltà di reperire spazi per il carico e lo scarico delle stesse;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Madama
Cristina
1) l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato OVEST della via, immediatamente a SUD dell'intersezione con corso Vittorio Emanuele II, per un tratto di m 8.00 circa con disposizione "in fila" e la revoca contestuale della sosta a pagamento;
2)
la
revoca del punto 1) dell'ordinanza n. 2764 prot. 491 dell'11.09.2000, meglio
specificato in premessa;
3)
l'istituzione
della sosta a pagamento sul lato OVEST della via, immediatamente a SUD del f.
SUD del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 6 per un tratto di m 5.00 circa
con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 2007 prot. 1835 del 14.12.95;
4)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione dei veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.